Misure per la prevenzione dei rischi derivanti dall’impiego di materiali esplodenti, fuochi di artificio che possono provocare disturbo da rumore e molestie a soggetti deboli e animali, in occasione dei Festeggiamenti di Fine Anno

Data:
30 Dicembre 2022

Misure per la prevenzione dei rischi derivanti dall’impiego di materiali esplodenti, fuochi di artificio che possono provocare disturbo da rumore e molestie a soggetti deboli e animali, in occasione dei Festeggiamenti di Fine Anno

Data creazione: 30 dicembre 2022

Con Ordinanza Sindacale n. 25 sono state disposte sino al 10 gennaio di ogni anno, le seguenti disposizioni:

  1. Impiego: sono vietati l’accensione ed i lanci di fuochi d’artificio cui consegua deflagrazione, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici provocanti detonazione, in luoghi aperti al pubblico ed in vie, piazze ed aree pubbliche ove transitino o siano presenti i soggetti più fragili e gli animali, fatto salvo ove vi siano particolari autorizzazioni ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti

  2. Vendita negli esercizi commerciali abilitati: è consentito l’acquisto, esclusivamente presso rivenditori autorizzati, di prodotti pirotecnici muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico, nonché della prevista etichettatura recante, tra l’altro, i limiti di età e le altre condizioni di vendita, l’istruzione per l’uso, la distanza minima di sicurezza. In caso di accertata inosservanza, il Comune, valutata la gravità dell’infrazione, potrà disporre, in aggiunta alle altre sanzioni e all’eventuale sequestro della merce irregolarmente venduta, il divieto di prosecuzione della vendita.
  3. Vendita su area pubblica: in considerazione del particolare rischio, che si potrebbe configurare, è tassativamente vietato il commercio in forma itinerante di artifici pirotecnici.

RACCOMANDA E CONSIGLIA

  1. A tutti i cittadini:

    a) di non affidare a minori prodotti pirotecnici che, anche se non siano espressamente a loro vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego o che comportino comunque un sia pur minimo livello di pericolo in caso di utilizzo maldestro;

    b) di non raccogliere eventuali petardi, botti o altri prodotti pirotecnici inesplosi che dovessero essere rivenuti;

    c) di rispettare, ex d.lgs. n. 58/2010, il divieto di uso dei botti, per tali intendendosi i dispositivi che hanno esclusivo o prevalente effetto di “colpo” o di rumore (salvo quelli legali, come disciplinati dal d.lgs. n. 123/2015 e ss.mm.ii);

    d) a rispettare il divieto di uso di fuochi artificiali che non riportino la marcatura di omologazione CEE e che non rispettino le normative vigenti;

    e) comunque di informarsi, presso rivenditori autorizzati, sulle modalità di uso e sulle limitazioni previste per i dispositivi, avendo cura di impiegare questi ultimi nel rispetto della legge e del buonsenso dovuto a persone, animali e cose.

  2. Ai rivenditori autorizzati:

    a) di dare ampia informazione di quanto previsto dalla Legge e dalle direttive delle Autorità pubbliche, ivi incluso quanto disposto con il presente provvedimento di ordinanza e di raccomandazione.

Per la violazione dell’ordinanza sono previste sanzioni amministrative secondo l’art. 7/bis del decreto legislativo 267/2000 per un importo compreso da Euro 25,00 a Euro 500,00 e il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell’art. 13 della Legge 689/1981 e ss.mm.ii. e la successiva confisca ai sensi dell’art. 20, comma 5, della predetta legge, fatte salve, qualora il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all’Autorità Giudiziaria.

Allegato:

Ordinanza sindacale

Ultimo aggiornamento

10 Gennaio 2023, 13:24