Definizione agevolata delle entrate comunali. Proroga sino al 10 nvembre 2026

Data:
16 Agosto 2026

Modalità per aderire alla definizione agevolata

AGGIORNAMENTO

Il Consiglio Comunale approva la proroga per la Definizione Agevolata. Istanze presentabili fino al 10 novembre 2026.

Con deliberazione n. 25  dello scorso 29 settembre 2026, il Consiglio comunale di Montelepre ha approvato le modifiche e le integrazioni al Regolamento per la Definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali, concedendo una proroga per la regolarizzazione delle posizioni debitorie nei confronti dell’Ente.

La misura, che integra quanto già stabilito con la precedente deliberazione n. 16 del 29 luglio 2026, fissa al 10 novembre 2026 il nuovo termine ultimo per la presentazione delle istanze di adesione da parte di cittadini e imprese.

Le modifiche apportate alla disciplina della rottamazione dei tributi e delle entrate patrimoniali locali sono state formulate per ampliare le opportunità di adesione e agevolare il rientro dei debiti, dando la possibilità al contribuente di scegliere cosa definire della propria situazione debitoria.


Descrizione

Il Comune di Montelepre in attuazione dell’art. 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha disciplinato con proprio regolamento la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di accertamenti esecutivi di cui all’articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160
ed anche in forza di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 ed entrate per le quali i diritti di credito del Comune di Montelepre sono già maturati al 31/12/2025 e non siano stati ancora emessi i relativi avvisi di accertamento.

Per le entrate non ancora oggetto di accertamenti è necessario che il contribuente nella richiesta di definizione agevolata riconosca il proprio debito e chieda l’emissione e la notifica dei relativi accertamenti tributari.

Tale riconoscimento di debito, in ogni caso, varrà ai fini dell’interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 2944 codice civile.


Chi può effettuare domanda di definizione agevolata

In forza delle predette disposizioni normative e del Regolamento approvato, possono essere oggetto di definizione agevolata:

  • I debiti di natura tributaria di persone fisiche e giuridiche risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi emessi sino al 31 dicembre 2025 e i debiti tributari maturati al 31/12/2025 per i quali risultino ancora da emettere i relativi avvisi di accertamento.
  • I debiti tributari risultanti da accertamenti esecutivi.
  • I debiti risultanti dal mancato pagamento di entrate da sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e quelle da violazioni della normativa urbanistica, compresi gli oneri di demolizione ai sensi dell’art. 31 comma 4/bis del DPR 380/2001), diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie.
  • I debiti risultanti dal mancato pagamento di entrate patrimoniali (fitti attivi, canoni di concessioni, proventi da servizi erogati dall’Ente.
  • I debiti risultanti da controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune entro il giorno precedente alla data di approvazione del presente regolamento.

Come presentare domanda

Si può accedere alla definizione agevolata a domanda dell’interessato.

A tal fine il debitore manifesta al Comune la volontà di avvalersi della definizione agevolata, redigendo la domanda di definizione agevolata dell’entrata, utilizzando l’apposito Modello A, da notificare all’Ente entro il 10 novembre 2026, tramite posta elettronica certificata alla PEC istituzionale protocollo@comune.montelepre.pa.it o con consegna a mano presso l’ufficio protocollo dell’Ente.

L’istanza può essere presentata anche da soggetto delegato.


Tempistiche per il perfezionamento della definizione

La domanda di definizione agevolata modello A dell’entrata deve essere notificata all’Ente entro il 10 novembre 2026.

Il Comune (Settore II – Programmazione Economica-Finanziaria e Risorse Finanziarie), entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, notifica ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l’importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse secondo quanto disposto dal Regolamento e nel rispetto dei termini di prescrizione e decadenza.

La definizione agevolata si perfeziona a seguito notifica dei carichi definibili, utilizzando l’apposito Modello B, da notificare all’Ente entro i successivi 15 giorni, tramite posta elettronica certificata alla PEC istituzionale protocollo@comune.montelepre.pa.it o con consegna a mano presso l’ufficio Protocollo dell’Ente.


Entro quando il Comune può notificare il diniego?

Il Comune notifica l’eventuale diniego alla definizione agevolata, sia totale che parziale, entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.


Cosa succede se non pago entro i termini stabiliti?

Il contribuente decade dai benefici della definizione agevolata, senza necessità di ulteriore diffida da parte del Comune, in caso di:

  • mancato, insufficiente o tardivo (oltre 5 giorni) pagamento in un’unica soluzione; mancato pagamento, insufficiente o tardivo pagamento (oltre 5 giorni) di una rata oltre il termine stabilito dal piano di rateizzazione anche se, dovuto a incapienza del C/C del disponente, in caso di addebito RID;
  • irregolarità dell’istanza non corrette entro il termine assegnato dall’Ufficio;
  • dichiarazioni mendaci o utilizzo di documentazione falsa, fatta salva ogni altra rilevanza anche penale;
  • mancato deposito della rinuncia/atti necessari nel contenzioso quando richiesto come condizione;
  • revoca della disposizione di addebito (RID) del pagamento rateale anche derivante dalla chiusura del C/C del disponente;
  • pagamento anche di una sola rata con modalità diverse da quelle stabilite con l’atto di accettazione della definizione agevolata.

In caso di intervenuta decadenza gli importi versati sono acquisiti a titolo di acconto sul dovuto complessivo e si applicano sanzioni e interessi nella misura ordinaria per l’importo residuo.

Dopo avere accertato il verificarsi di una delle precedenti cause di decadenza, l’Ente comunica al contribuente, a mezzo PEC, l’intervenuta decadenza, gli effetti della stessa, nonché il ricalcolo del
dovuto in via ordinaria.


Per qualunque ulteriore informazione in merito alla definizione agevolata i debitori potranno contattare direttamente gli Uffici del Servizio Finanziario – Tributi al seguente numero di telefono
091.8940.211/212/407/410 o consultare il regolamento comunale allegato.

Allegati


A cura di

Settore II –Programmazione Economica-Finanziaria e Risorse Finanziare

Via Castrenze Di Bella, 60 – Montelepre (PA) 90086
Tel. 091 8940 407
mail: affarifinanziari@comune.montelepre.pa.it
PEC: protocollo@pec.comune.montelepre.pa.it

Ultimo aggiornamento

6 Ottobre 2026, 11:48

 
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