Avviso – CIN: pubblicato l’avviso di entrata in funzione della Banca Dati strutture ricettive e del portale telematico per l’assegnazione del codice
Data:
16 Settembre 2024
Dal 3 settembre 2024, come da avvenuta pubblicazione sulla G.U.R.I., parte II, n. 103 del 03/09/2024, la Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive (B.D.S.R.) è ufficialmente operativa su tutto il territorio italiano. Questa piattaforma centralizzata è dedicata alla registrazione di tutte le strutture ricettive, inclusi gli immobili destinati a locazioni brevi o per finalità turistiche. La BDSR, che ha completato una fase sperimentale in alcune regioni italiane a partire da giugno 2024, mira a garantire una mappatura completa delle attività ricettive nel Paese, facilitando il controllo e la lotta contro l’ospitalità irregolare.
Obbligo di richiesta del Codice Identificativo Nazionale (CIN):
A partire dal 3 settembre 2024 i titolari di:
🔴 unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
🔵 unità immobiliari ad uso abitativo destinata alle locazione breve;
🔴 strutture turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere;
avranno 60 giorni per richiedere il Codice Identificativo Nazionale (CIN) attraverso la BDSR. La procedura di richiesta richiede l’autenticazione tramite CIE o SPID e consente ai proprietari di verificare e aggiornare i dati relativi alle proprie strutture.
Il CIN dovrà essere esposto all’esterno dell’immobile e riportato in tutti gli annunci pubblicitari, pena sanzioni amministrative.
L’acquisizione del CIN è obbligatoria entro i termini chiariti nelle FAQ dedicate.
Requisiti di sicurezza:
Tutte le unità immobiliari destinate alla locazione breve o per finalità turistiche, gestite in qualunque forma (imprenditoriale e non imprenditoriale), dovranno essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili accessibili a norma di legge da posizionare in prossimità degli accessi e delle aree di maggior pericolo. Dovrà essere presente un estintore per ogni 200 mq di superficie e comunque uno ogni piano dell’edificio.
Le sanzioni:
In caso di mancato rispetto degli obblighi sopra richiamati, sono previste sanzioni:
🥇per la mancanza del CIN è prevista ad una sanzione da € 800,00 ad € 8.000,00
🥈 per la mancata esposizione del CIN è prevista una sanzione da € 500,00 ad € 5.000,00
🥉per la mancanza dei requisiti di sicurezza è prevista una sanzione da € 600,00 ad € 6.000,00
🏅 per l’affitto di oltre 4 immobili senza la preventiva presentazione della SCIA è prevista una sanzione da € 2.000,00 ad € 10.000,00
Le strutture già in possesso del CIR possono chiedere la riconversione in CIN sul Portale telematico del MITUR entro il primo gennaio 2025.
Per informazioni di carattere generale sul CIN è possibile utilizzare i seguenti contatti, attivi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18:00:
- Contact Center del Ministero del turismo: Tel. 06.164169910
- E-mail: info.bdsr@ministeroturismo.gov.it; urp@ministeroturismo.gov.it
Per assistenza nella procedura telematica di richiesta del CIN è necessario utilizzare i canali di assistenza previsti dal portale BDSR.
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Il Responsabile del procedimento
F.to Maria Nunzia Geraci
Il DIRIGENTE RESPONSABILE SUAP
F.to Ing. Liborio Panzeca
Ultimo aggiornamento
16 Settembre 2024, 17:12